Art. 410

In vigore dal 28 nov 2006
1.   In deroga all', l'importazione di un bene, ai sensi dell', è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata; b) il bene importato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato; c) il bene importato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA. 2.   La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti: a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni; b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.
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Art. 410 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo