Art. 408
In vigore dal 28 nov 2006
1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:
a)
qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all';
b)
qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all', o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all';
c)
la conclusione di uno dei regimi di cui all', avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d)
qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:
a)
la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell', paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;
b)
i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.
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