Art. 156

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se del caso, in custodia temporanea; b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in un deposito franco; c) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo; d) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente; e) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento. 2.   I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore.
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Art. 156 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo