Art. 155

In vigore dal 28 nov 2006
Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l'importo dell'IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.
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Art. 155 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo