Art. 154
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano «depositi diversi da quelli doganali» i luoghi definiti come depositi fiscali dall', lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.
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