Art. 158

In vigore dal 28 nov 2006
1.   In deroga all', paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti: a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell', paragrafo 1, lettera b); b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità; c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'. 2.   Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche.
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Art. 158 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo