Art. 158

Art. 158

In vigore dal 28 nov 2006
1.   In deroga all', paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti: a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell', paragrafo 1, lettera b); b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità; c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'. 2.   Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche.
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