Art. 4
In vigore dal 28 nov 2006
Oltre alle operazioni di cui all', non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:
a)
gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall', paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;
b)
gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall', paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;
c)
gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall', paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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