Art. 6

In vigore dal 28 nov 2006
1.   La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) Monte Athos; b) isole Canarie; c) dipartimenti francesi d'oltremare; d) isole Aland; e) isole Anglo-Normanne. 2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) isola di Helgoland; b) territorio di Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno; f) Campione d'Italia; g) le acque italiane del Lago di Lugano.
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Art. 6 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo