Art. 6
In vigore dal 28 nov 2006
1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:
a)
Monte Athos;
b)
isole Canarie;
c)
dipartimenti francesi d'oltremare;
d)
isole Aland;
e)
isole Anglo-Normanne.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:
a)
isola di Helgoland;
b)
territorio di Büsingen;
c)
Ceuta;
d)
Melilla;
e)
Livigno;
f)
Campione d'Italia;
g)
le acque italiane del Lago di Lugano.
Storico versioni
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