Art. 7

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi. 2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.
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Art. 7 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo