Art. 2

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli ; ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell', paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo; iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell', paragrafo 1; c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; d) le importazioni di beni. 2. a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci: i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW; ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera; iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento. b) Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti: i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km; ii) per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore; iii) per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore. c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b). 3.   Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica.
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