Art. 327

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine. 2.   Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a). 3.   Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all', paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.
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Art. 327 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo