Art. 326
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all', purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.
La Danimarca è autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-326