Art. 322

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato; b) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto; c) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.
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Art. 322 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo