Art. 327
In vigore dal 28 nov 2006
1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.
2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all', paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-327