Art. 149

In vigore dal 28 nov 2006
Il Portogallo può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.
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Art. 149 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo