Art. 145
In vigore dal 28 nov 2006
1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.
Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunità.
Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che ritengono più indicate per pervenire all'esenzione.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano già state oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtù del paragrafo 2.
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