Art. 142

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.
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Art. 142 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo