Art. 143

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio; b) le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE (5), 83/181/CEE (6) e 2006/79/CE (7) del Consiglio; c) le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità, che potrebbero fruire dell'esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell', primo comma; d) le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell', è esente conformemente all'; e) le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale; f) le importazioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale; g) le importazioni di beni effettuate dagli organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, nonché dai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede; h) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa; i) le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziate sull'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense; j) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione; k) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali; l) le importazioni di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica.
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Art. 143 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo