Art. 30
In vigore dal 28 nov 2006
Si considera «importazione di beni» l'ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell' del trattato.
Oltre all'operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l'ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità.
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