Art. 32

In vigore dal 28 nov 2006
Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell', nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni.
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Art. 32 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo