Art. 37
In vigore dal 28 nov 2006
1. Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.
«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.
3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.
Fino all'adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione è determinato conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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