Art. 40

In vigore dal 28 nov 2006
È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
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Art. 40 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo