Art. 39
In vigore dal 28 nov 2006
Nei casi di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dall', il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Se la totalità o parte del gas o dell'energia elettrica non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-39