Art. 35

In vigore dal 28 nov 2006
Gli non si applicano alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all', paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all', paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.
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Art. 35 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo