Art. 34

In vigore dal 28 nov 2006
1.   L' non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa; b) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all' nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile; c) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all' nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell'anno civile precedente. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. 3.   La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte. 4.   Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all'. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.
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Art. 34 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo