Art. 38

In vigore dal 28 nov 2006
1.   In caso di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo–rivenditore, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. 2.   Ai fini del paragrafo 1 per «soggetto passivo–rivenditore» si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas o di energia elettrica è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.
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Art. 38 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo