Art. 43

In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
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Art. 43 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo