Art. 44
In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi, diverse da quelle di cui agli , paragrafo 1 è il luogo di effettuazione dell'operazione principale, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.
Tuttavia, allorché il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è effettuata tale operazione, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale il servizio gli è stato reso.
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