Art. 48

In vigore dal 28 nov 2006
È considerato «trasporto intracomunitario di beni» qualunque trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni. «Luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.
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Art. 48 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo