Art. 52
In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita:
a)
le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività;
b)
le attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini;
c)
le perizie o i lavori relativi a beni mobili materiali.
Storico versioni
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