Art. 52

In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita: a) le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività; b) le attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini; c) le perizie o i lavori relativi a beni mobili materiali.
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Art. 52 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo