Art. 50
In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo di una prestazione di servizi effettuata da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi, quando interviene nella fornitura di prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto.
Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.
Storico versioni
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