Art. 45

In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agenti immobiliari e di periti, nonché le prestazioni intese a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato.
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Art. 45 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo