Art. 24
In vigore dal 28 nov 2006
1. Si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
2. Sono considerati «servizi di telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali.
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