Art. 23

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.
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Art. 23 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo