Art. 22
In vigore dal 28 nov 2006
È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all', lettera h).
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