Art. 144

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all', paragrafo 1, lettera b).
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Art. 144 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo