Art. 140

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio; b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell', lettere a), b), c) e da e) a l); c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli , l'acquirente dei beni beneficia, comunque, del diritto al rimborso totale dell'IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b).
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Art. 140 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo