Art. 170

In vigore dal 28 nov 2006
Il soggetto passivo che, ai sensi dell' della direttiva 79/1072/CEE (8), dell' della direttiva 86/560/CEE (9) e dell' della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) le operazioni di cui all'; b) le operazioni per le quali l'imposta è dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'.
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Art. 170 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo