Art. 175

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore. 2.   Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1o gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione. 3.   La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.
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Art. 175 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo