Art. 174

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi: a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli ; b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione. Gli Stati membri possono includere nel denominatore l'importo delle sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi di cui all'. 2.   In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti: a) l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa; b) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie; c) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie. 3.   Qualora si avvalgano della facoltà prevista all' di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di detrazione.
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Art. 174 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo