Art. 136
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a)
le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli , dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;
b)
le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'.
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