Art. 136

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli , dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione; b) le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-136

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo