Art. 379
In vigore dal 28 nov 2006
1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
Storico versioni
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