Art. 375

In vigore dal 28 nov 2006
La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1987.
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Art. 375 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo