Art. 374

In vigore dal 28 nov 2006
In deroga agli , gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all' possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
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Art. 374 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo