Art. 369

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il soggetto passivo non stabilito tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA. 2.   La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo. La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
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Art. 369 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo