Art. 368

In vigore dal 28 nov 2006
Il soggetto passivo non stabilito che si avvale del presente regime speciale non effettua le detrazioni dell'IVA a norma dell' della presente direttiva. Fatto salvo l', paragrafo 1 della direttiva 86/560/CEE, detto soggetto passivo beneficia del rimborso previsto dalla suddetta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l', paragrafi 2 e 3, e l', paragrafo 2, della suddetta direttiva.
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Art. 368 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo