Art. 374
In vigore dal 28 nov 2006
In deroga agli , gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all' possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-374