Art. 384

In vigore dal 28 nov 2006
Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti: a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2); b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).
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Art. 384 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo