Art. 388

In vigore dal 28 nov 2006
La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
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Art. 388 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo